L'importante è avere chiaro l'obiettivo e L'URP è ben consapevole del
ruolo che svolge. Per dare seguito a quello che è uno dei propri compiti
istituzionali, di farsi promotore e interprete delle esigenze del pubblico,
alla luce di richieste sempre più pressanti su stesse problematiche, si
propone questa sezione di risposte in modo generalizzato che focalizzano
aspetti di norme non ben chiare a molti, fornendo risposte dirette a chiarire
meglio il rapporto che si instaura tra amministrazione e utenti,
amministrazione scolastica e famiglie.
Al fine di migliorare i servizi, si è richiesto agli utenti che hanno
effettuato accesso diretto agli uffici dell'URP di questo Ministero di
compilare un questionario di gradimento. In seguito all'analisi dei dati
emersi, sono state apportate modifiche a questa pagina e sono in corso
ulteriori operazioni di miglioramento. è possibile scaricare il questionario
pensato per gli utenti di questa pagina web, compilarlo e inviarlo via mail
all'indirizzo urp@istruzione.it .
Scarica l'analisi dei dati (All. 1)
Scarica il questionario (All. 2)
Reclutamento Docenti
- Cosa
sono le Classi di concorso
Le discipline insegnate nella scuola secondaria
sono individuate in classi di concorso contraddistinte da un codice e da una
dizione in chiaro. Riferimenti normativi: i Decreti Ministeriali che
dispongono in merito ai titoli di accesso alle classi di concorso sono il
D.M. n.
39 del 30 gennaio 1998 (lauree vecchio ordinamento) e il D. M. n.
22 del 9 febbraio 2005 (lauree nuovo ordinamento).
- Titoli
che consentono l'insegnamento
Per poter accedere all'insegnamento occorre aver conseguito un titolo di
studio tra quelli previsti dall'ordinamento vigente: Titoli per
l'insegnamento nelle Scuola dell'infanzia e primaria
- Laurea in Scienze della formazione primaria
- Diploma magistrale con valore abilitante (purché conseguito entro
l'anno scolastico 2001-2002, valido esclusivamente per l'inserimento
nelle graduatorie di circolo.
Titoli per l'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di
I e II grado:
- Laurea vecchio ordinamento: cfr. Decreto
Ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39
- Laurea nuovo ordinamento (Laurea specialistica): cfr. Decreto
Ministeriale 9 Febbraio 2005, n. 22
- Diplomi (Decreto
Ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39)
N.B.: Nessuna laurea triennale costituisce titolo di accesso
all'insegnamento.
Per conoscere la classe di concorso corrispondente al proprio titolo di
studio e il dettaglio delle discipline richieste per la docenza, è
possibile collegarsi al sito www.istruzione.it
e seguire il percorso: istruzione – argomenti – tutti gli argomenti -
personale della scuola - titoli
di accesso alle classi di concorso - titoli di ammissione -
e poi cliccare all'interno della casella attiva della classe di
concorso, nella quale sono disponibili le informazioni necessarie.
- Normativa
che disciplina la validità del DIPLOMA MAGISTRALE (ex diploma di
abilitazione magistrale)
I corsi della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario
sono stati sospesi ai sensi del comma 4 ter, art. 64 della Legge 133 del
6 agosto 2008. Non sono stati ancora definiti percorsi alternativi per
il conseguimento dell'abilitazione
Legge 19 Novembre 1990, n. 341, art. 3, comma 2
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 401
Abilitazione per superamento concorso
Decreto Interministeriale 10 Marzo 1997, art. 2
Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione
universitaria degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria.
Legge 3 Maggio 1999, n. 124, art. 1, comma 6
Trasformazione in graduatorie permanenti delle graduatorie relative ai
concorsi per soli titoli del personale docente della scuola
Decreto Ministeriale 28 Luglio 2004, n. 64, art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto.
Reclutamento ATA
- Concorso
per soli titoli
Ai sensi dell'art. 554 del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 ed
in base all'Ordinanza
Ministeriale 23 Febbraio 2009, n. 21, il Ministero, ogni
anno, emana una nota con la quale impartisce ai Direttori Regionali di
ciascun Ufficio Scolastico Regionale, con l'esclusione della Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni
per bandire il concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli
provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del
personale ATA. Il concorso è riservato a coloro che hanno prestato 24
mesi di servizio nella scuola statale, anche non continuativo, nella
medesima provincia e nello stesso profilo professionale. - Graduatorie
di circolo e di istituto – terza fascia
Le graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia, per il
conferimento delle supplenze, hanno validità triennale (2008/2009 –
2009/2010 – 2010/2011), come da Decreto Ministeriale 26 Giugno 2008, n.
59. Il diploma di qualifica triennale rilasciato da un
istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola
magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o
diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale,
rilasciati o riconosciuti dalle Regioni sono titoli di studio validi per
l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico.
PERSONALE DOCENTE E ATA: SERVIZI ELETTRONICI (CEDOLINO, POSTA @ISTRUZIONE.IT, ISTANZE ONLINE)
1. Richiesta
di cedolino elettronico
Tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione possono accedere
onLine al proprio cedolino di stipendio registrandosi sul http://stipendipa.tesoro.it.
Attraverso il portale suddetto è possibile scaricare il proprio cedolino
elettronico, il CUD e il 730. Nel sito saranno inoltre conservati e resi
disponibili i cedolini del 2009, il CUD relativo al 2008 e il 730 del
2008.
Il MEF ha inoltre reso disponibile un servizio di assistenza e
informazioni che risponde ai seguenti recapiti:
- numero verde: 800.991.990
- e-mail: assistenza.spt@tesoro.it
Riferimenti normativi: nota prot. 726 del 25/02/2010 e nota prot. 2991
del 28/07/2010 della Direzione Generale per gli Studi Statistica e
Sistemi Informativi. è possibile scaricare le note sopraindicate
entrando nella home page di questo portale - www.istruzione.it - e cliccando su
"Ministero" e, di seguito, su "Normativa" – 2010.
2. Posta elettronica
@istruzione.it
Per il personale docente di ruolo,
o non di ruolo che abbia avuto almeno una nomina annuale, è attivata una
casella di posta istituzionale @istruzione.it, che potrà essere utilizzata
come una normale casella di posta elettronica.
Per richiedere assistenza:
entrare nella pagina http://www.istruzione.it/web/istruzione/home
e selezionare la voce corrispondente al proprio profilo (ad es. docente, ATA,
dirigente…) posta sotto "Area assistenza", nel riquadro "Posta elettronica" situato
al centro della pagina; in seguito, cliccare sulla voce "Assistenza online"
e compilare il modulo.
Attenzione: il servizio
assistenza posta elettronica e il servizio di assistenza per Polis non
sono intercambiabili.
3. Servizio Polis-Istanze onLine
Tutto il personale scolastico
che ha necessità di presentare un'istanza (ad es. domanda di pensionamento,
inserimento/aggiornamento graduatorie, trasferimento etc.) e accedere a vari
servizi (ad es. visualizzazione del punteggio nelle graduatorie del personale
docente/ATA) deve registrarsi al servizio "Polis
– Presentazione Istanze OnLine" del MIUR. Per la registrazione, è
indispensabile essere in possesso di un indirizzo e-mail, privata o
istituzionale.
L'accesso a Polis avviene
attraverso le fasi
seguenti:
- registrazione al sito;
- ricezione di una e-mail di
conferma, contenente un codice personale temporaneo e un link al quale
sarà necessario accedere per confermare la ricezione della mail;
- stampa della mail e del
modulo allegato, che dovrà essere presentato presso la segreteria
scolastica di una qualsiasi scuola statale;
- identificazione fisica presso
la stessa scuola (presentarsi muniti di documento d'identità in corso di
validità e codice fiscale). N.B.: l'identificazione è necessaria
ai fini dell'attivazione dell'utenza;
- ricezione di una e-mail di
avvenuta attivazione dell'utenza;
- accesso al sito, inserendo
Username e Password – modifica del codice personale
Cosa fare in caso di
smarrimento delle credenziali.
Per recuperare Username e
Password in caso di smarrimento, è sufficiente entrare nella pagina "Polis – Presentazione Istanze
OnLine" e selezionare la voce "Funzioni di utilità - Se hai
dimenticato Username e/o Password clicca qui"
Codice personale
In caso di presentazione di
un'istanza (ad esempio, domanda di pensionamento, inserimento nelle
graduatorie di circolo e di istituto in qualità di personale docente o ATA
etc.), nella sezione dedicata all'istanza, posta in primo piano nella
propria pagina personale di Polis, verrà richiesto il codice
personale. In caso di smarrimento, il codice può essere recuperato,
all'interno della propria pagina personale, cliccando su "recupero codice
personale". Il codice sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione.
Per richiedere assistenza
per i servizi Polis: recarsi presso la segreteria scolastica di una qualsiasi
scuola statale, che contatterà il numero verde di assistenza tecnica riservato
alle istituzioni scolastiche.
FAMIGLIE
- Tasse
scolastiche
La materia delle tasse scolastiche riguarda esclusivamente le scuole
secondarie superiori.
L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto
legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro
distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di
rilascio di diploma.
Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto
dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l'intera
durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente
all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno e
può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e
delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto
Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per
intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che
sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di
trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il
pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13
euro.
Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente
nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della
domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di
qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è
rateizzabile. 8art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).
Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in
unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio.
L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle
scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa
di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di
merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali
categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).
Esonero dalla tasse scolastiche: Ai sensi del Decreto
legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento
delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi
economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi
tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione
della sola tassa di diploma.
Ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 5, e dell'art. 6,
comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n.76 e dell'art. 28 del
Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione
professionale comprende i primi tre anni degli istituti
di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale realizzati sulla base
dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città
e Autonomie Locali del 19-6-2003.
Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e
terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria
superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali,
a partire dall'anno scolastico 2006/2007. - Contributo
scolastico
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è
consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi
genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di
quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie,
materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese
sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione
individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze,
gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l'arricchimento
dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere
versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base
volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai
Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296
(finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'innalzamento
dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni, ha tra l'altro
stabilito che "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli
articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".
- Spese di istruzione –
deducibilità
In
generale, è consentito dedurre le spese di istruzione
relative alla frequenza scolastica e di corsi di istruzione secondaria,
universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione tenuti presso istituti
o università italiana o straniere. Per queste ultime la misura degli importi
deducibili non può essere superiore all'ammontare dei contributi previsti per
i corrispondenti istituti italiani. Le spese sostenute per la frequenza delle
Accademie di Belle Arti sono deducibili a condizione che il tipo di corso
frequentato sia equiparabile ad un corso di laurea (di primo o secondo
livello) o sia comunque assimilabile a un corso di perfezionamento,
specializzazione etc.
Riferimenti normativi: Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917
- Iscrizioni
a scuola - esubero
La scuola scelta in fase di iscrizione deve stabilire una graduatoria di
iscritti sulla base di regole e criteri di precedenza
nell'ammissione deliberati dal consiglio di circolo o d'istituto, da
rendere pubblica, prima delle iscrizioni, con affissione all'albo e, ove
possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione
scolastica. Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo
le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il
mancato accoglimento delle stesse. In questo caso, si individua,
di intesa con la famiglia, una nuova istituzione scolastica. - Formazione delle classi
Le fondamentali competenze in materia di formazione delle classi sono
stabilite come di seguito:
- il consiglio di circolo o di istituto formula gli
indirizzi generali per l'attività della scuola e le scelte generali di
gestione amministrativa, adotta il Piano dell'Offerta Formativa (Decreto
del Presidente della Repubblica 275/1999, art. 3), adotta il
regolamento interno, indica i criteri generali relativi alla formazione
delle classi e all'adattamento delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali (art. 10, Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
- il Collegio dei docenti elabora il Piano dell'Offerta
Formativa, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico
dell'istituto, formula proposte al Dirigente Scolastico per la
formazione e la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario
delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche.
Ogni anno il Ministero attraverso un
proprio decreto, stabilisce il numero (minimo e massimo) degli alunni che
possono costituire le classi secondo le diverse situazioni
- Trasferimento ad
altro istituto
- Se un alunno, nel corso dell'anno scolastico, deve
trasferirsi da una scuola all'altra, occorrerà seguire la procedura
indicata:
- presentare una domanda al Dirigente Scolastico della
scuola in cui intende trasferirsi, spiegando i motivi della richiesta
di trasferimento
- presentare al Dirigente Scolastico della scuola
frequentata una domanda documentata di rilascio di nulla osta di
passaggio tra scuole. Il "nulla osta" è il documento da presentare alla
nuova scuola per l'effettiva iscrizione.
- In seguito la scuola di provenienza alla scuola di
arrivo scelta.
Il nulla osta, se debitamente motivato, non può
essere negato
- Organi
collegiali della scuola
La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi
delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola:
docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli
della scuola (classe, istituto)
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della
categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi
collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di
collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base
(consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli
superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi
collegiali.
- Consigli
di intersezione, interclasse, di classe
Consiglio di intersezione
Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per
ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un
docente da lui delegato, facente parte del consiglio.
Consiglio di interclasse
Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle
classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui
delegato, facente parte del consiglio.
Consiglio di classe
Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro
rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente,
da lui delegato, facente parte del consiglio.
Scuola Secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti
dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente
scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro
rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per
essere eletto.
L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di
classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al
Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte
per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di
sperimentazione.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto
Legislativo 297/1994
- Consigli
di circolo/istituto
Questo organo collegiale è composto da tutte le
componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale
amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni
iscritti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro
rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per
essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono
ogni triennio.
Riferimento
normativo art. 8 del Decreto
Legislativo 297/1994.
- Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in
servizio nell' Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del
Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti,
ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto
Legislativo 297/1994.
- Assemblea
dei genitori
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di
problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o
delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere
di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea
dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe,
informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando
specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione
ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con
diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee
dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.
Riferimenti normativi: artt. 12 e 15 del Decreto
legislativo 297/1994.
- Attestato di
diploma/ Smarrimento del diploma
I diplomi,
stampati ogni anno dall'Istituto poligrafico dello Stato e inviati agli
Uffici scolastici Regionali, devono essere richiesti direttamente al
Dirigente scolastico della scuola presso cui sono stati conseguiti. In
alternativa, è possibile richiedere una certificazione sostitutiva.
In caso di
smarrimento, furto, distruzione del cartaceo o mancato ritiro del diploma, è
opportuno rivolgersi al Dirigente scolastico della scuola presso cui esso sia
stato conseguito o, nel caso in cui l'edificio sia stato chiuso, all'Ambito
Territoriale (ex Ufficio scolastico Provinciale o Provveditorato agli Studi)
di appartenenza della scuola.
- Valutazione
La normativa attuale sulla valutazione degli alunni
Il sistema di valutazione degli alunni è stato profondamente modificato
dalla Legge169/2008 che, agli articoli 2 e 3, ha reintrodotto per tutti i settori scolastici del sistema nazionale di istruzione il voto nelle
discipline e nel comportamento, nonché nuovi criteri e modalità per la
valutazione finale e per gli esami.
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa, ai sensi degli
articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 169/2008,
a. nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti
contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le
modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di
valutazione;
b. nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso
collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 della legge 169/2008;
il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in
lettere nel documento di valutazione. La valutazione finale degli
apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno
scolastico.
Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, e art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e
successive modificazioni; art. 2 della legge 169/2008.
Frequenza scolastica (scuola secondaria di primo grado)
Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico
e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e
successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali,
previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti,
a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità
di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla
valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o
all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente
verbalizzate.
Riferimento normativo: Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art.
2, comma 10
Frequenza scolastica (scuola secondaria di secondo grado)
A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma
della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità
dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso,
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate
e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
Riferimento normativo: Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art.
14, comma 7
Insegnamento religione cattolica nella scuola di secondo grado
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata dall'articolo 309 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
che recita: "I docenti incaricati dell'insegnamento della religione
cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici
con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica."
La valutazione è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.
Riferimento normativo: Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122,
art. 2, comma 4
Strumento musicale
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico
espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento
musicale nei corsi "ricondotti ad ordinamento" (cfr. articolo 11, comma
9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).
Riferimento normativo: Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art.
2, comma 3
Educazione fisica
Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline,
alla determinazione della media per l'ammissione agli esami.
Riferimento normativo: con il Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art.
14, comma 5 è abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
relativo alla valutazione dell'educazione fisica.
Carenze di apprendimento
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli
alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline,
senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è
comunicato alle famiglie.
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero
delle carenze rilevate e in seguito ad accertamento del recupero delle
carenze formative (da effettuarsi entro la fine del medesimo anno
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo), il consiglio di classe, in sede di
integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati
conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale. Tale
giudizio - in caso di esito positivo - comporta l'ammissione alla
frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito
scolastico.
Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede
di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei
confronti dell'alunno al quale sia stata precedentemente irrogata una
sanzione disciplinare e al quale - nei contesti di cui al comma 1
dell'articolo 2 della legge 169/2009 - si possa attribuire la
responsabilità dei seguenti comportamenti:
a. comportamenti previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni;
b. comportamenti che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni
Le sanzioni disciplinari sono irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni.
Riferimento normativo: Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122,
art. 7, comma 2
Valutazione finale
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio
finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo
periodo, del testo unico di cui al Decreto legislativo n. 297 del 1994.
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
Riferimento normativo: Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122,
art. 2, comma 8
Esame di Stato Primo ciclo - ammissione
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, previo accertamento della
prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei
confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina - o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente - e un
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di
idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il
percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di
primo grado.
Riferimenti normativi:
a) ammissione all'esame di Stato: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
e successive modificazioni
b) giudizio di idoneità: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e
successive modificazioni,
c) Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122,
art 3, comma 2
Esame di stato Primo ciclo – punteggio finale e attribuzione
della LODE
Punteggio finale
Il punteggio finale dell'Esame di Stato del Primo ciclo viene
calcolato sulla base della media (aritmetica) di:
- tutte le prove scritte, compresa quella nazionale
- colloquio pluridisciplinare
- giudizio di idoneità (che rappresenta il curricolo dell'alunno).
Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10)
Attribuzione della lode
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere
assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione
assunta all'unanimità. I criteri di attribuzione della lode sono i
seguenti:
- Esame di licenza: voto in 10/10
- Crediti/curricolo: non è previsto voto – decisione discrezionale della
Commissione
Riferimento normativo: Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122,
art. 3 comma 8
Esame di Stato secondo ciclo - Ammissione
Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono
ammessi all'esame di Stato .
Il punteggio massimo dei crediti scolastici nella secondaria superiore
passa da 20
a 25 punti e il punteggio massimo del colloquio nell'esame di Stato
scende da 35 a 30 punti (O.M. 40/2009).
Riferimenti normativi:
- Esame di Stato 2011: Ordinanza
Ministeriale n 42 del 6 maggio 2011
- Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art 6., comma
1
Esame di Stato secondo ciclo: attribuzione del punteggio finale.
Il punteggio finale dell'Esame di Stato per il secondo ciclo di
istruzione deve essere espresso in centesimi (da 60/100 a
100/100). Il punteggio è assegnato sulla base dei seguenti
criteri:
- Crediti/curricolo: 25 punti
- Prove scritte 45 punti
- Colloquio: 30 punti
Sono inoltre a disposizione della Commissione
- 5 punti (per studenti con credito 15 punti e prove d'esame 70 punti)
- Lode (a discrezione della Commissione) per candidati
eccellenti (che hanno conseguito il punteggio di 100/100), decisa
all'unanimità su proposta della Sottocommissione
Università
Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO
UNICUSANO Università
degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma
- Cerca la tua facoltà
Il sito del
MIUR ospita la pagina "Cerca Università", un servizio che consente di
effettuare ricerche su Atenei, facoltà etc. presenti sul territorio
nazionale.
Vai alla pagina dedicata
ALUNNI STRANIERI / STUDI ALL'ESTERO
- Modalità
di inserimento o reinserimento nelle scuole italiane, oppure in una
delle scuole straniere operanti in Italia, di studenti che abbiano
effettuato i loro studi all'estero.
STUDI ALL'ESTERO - EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO
STRANIERI
Il riconoscimento in Italia dei titoli di studio
conseguiti all'estero o degli anni di scolarità frequentati all'estero non è
immediato e indiscriminato, salvo che siano stati siglati accordi – per il
tramite del Ministero degli Affari Esteri - tra il Paese ospite e i Paesi
stranieri che hanno proprie scuole nel Paese ospite. Ogni singolo caso è
sottoposto a valutazione, la quale rende inoltre variabile la tempistica di
certificazione dell'equipollenza.
N.B. In caso di riconoscimento di un titolo di studio a
fini concorsuali (per concorsi pubblici), la competenza è del Ministero
dell'Istruzione, che provvederà a valutare i documenti indicati al seguente
paragrafo 1 – punti a. – 1 b., accompagnati dal bando di concorso.
1. DIPLOMA O ANNI DI SCOLARITA' PRECEDENTI IL DIPLOMA
Ai fini dell'equipollenza del diploma o degli anni di
scolarità è necessario compiere l'iter seguente (valido in genere per
i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e della Confederazione
Elvetica):
a. presentare richiesta, presso la scuola frequentata nel
Paese straniero, di un certificato che attesti gli anni di scolarità o il
titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico, legalizzata
dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
b. richiedere il rilascio della dichiarazione di valore
accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e
giurata, conforme al testo straniero) da parte dell'Autorità diplomatica o
consolare italiana o da un traduttore ufficiale (ai sensi della legge
04.01.1968, art. 17 commi 2 e 3) o dalla rappresentanza diplomatica o
consolare, operante in Italia, del Paese in cui il documento è stato
prodotto;
c. presentare i documenti sopraindicati all'Ambito
Territoriale (ex Ufficio scolastico Provinciale) italiano a cui
appartiene la scuola scelta in Italia (in caso di richiesta di
equipollenza del titolo di diploma) oppure direttamente al Dirigente
scolastico della scuola scelta (nel caso in cui gli studi obbligatori
debbano essere ancora ultimati).
Per saperne di
più
2. LAUREA O ANNI DI STUDIO UNIVERSITARIO PRECEDENTI LA
LAUREA
a. Richiedere il rilascio di dichiarazione di valore e
traduzione legalizzata dei titoli posseduti (cfr. punti a. e b. del paragrafo
1) da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana del Paese ospite;
b. Recarsi direttamente presso un qualsiasi Ateneo statale
italiano presentando i documenti sopraccitati; se richiesto, integrare i
crediti formativi universitari come da indicazioni dell'Ateneo
3. ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Il riconoscimento delle abilitazioni professionali è di
competenza di diversi Ministeri, secondo le categorie. Di seguito si
riportano gli elenchi di alcune professioni e l'indicazione dell'autorità
competente:
- Docente, architetto (anche junior), conservatore dei
beni architettonici e ambientali, enologo, paesaggista, pianificatore
territoriale (anche junior), ricercatore nelle università e negli enti
di ricerca: M.I.U.R.
- Professioni mediche: MINISTERO DELLA SALUTE
- Biologo, chimico, avvocato, agrotecnico, dottore
commercialista, geometra, ragioniere, ingegnere (civile ambientale,
dell'informazione, industriale): MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
4. MASTER
Il riconoscimento dei Master universitari è competenza
di questo Ministero.
- Iscrizione
di studenti stranieri presso scuole italiane
I ragazzi con cittadinanza non italiana, anche se in posizione non
regolare, hanno diritto all'istruzione alle stesse condizioni degli
alunni italiani.
Allo stesso modo hanno l'obbligo di iscriversi e frequentare le scuole
statali o paritarie e il dovere di conformarsi in tutto alle
disposizioni nazionali in materia di istruzione.
La loro iscrizione a scuola può avvenire in qualsiasi momento dell'anno
scolastico.(cfr. Circolare
Ministeriale n. 2/2010)
Per agevolare la comprensione e la ricerca del complesso di norme
attinenti al fenomeno degli alunni stranieri, si è ritenuto opportuno
procedere ad un'elencazione commentata delle principali fonti normative
di riferimento:
(Linee guida circolare n. 24 del 1 Marzo 2006)
Legge n. 144/1999, art.68
Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani,
ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento
e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente
istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di
istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel
sistema della formazione professionale di competenza regionale; c)
nell'esercizio dell'apprendistato.
Decreto legislativo 286/1998, art. 38
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico;
ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto
all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è
garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della
lingua italiana. La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela
della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di
convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di
studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel
Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o
del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi
di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
Decreto legislativo 297/1994, art. 192, comma 3
Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a
quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e
scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il
consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti
dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento
nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla
base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi
riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero
programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
Decreto legislativo 251/2007, art. 26
Accesso all'istruzione
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado,
secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di
istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale
nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria le disposizioni riguardanti il riconoscimento di diplomi,
certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
art. 45
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno
diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo
scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei
minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene
nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può
essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori
stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno,
il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi
acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti
all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente
all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi
l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno,
che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore
o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi; definisce il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento - Valutazione
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio
nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, articolo 45, sono valutati nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani.
Riferimento normativo: Decreto
del Presidente della Repubblica 122 del 22 giugno 2009, art.
1, comma 9.
|